Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che dà attuazione alla delega contenuta nell’articolo 15 della legge n. 163/2017 (cd. Legge di delegazione europea 2016-2017) che detta i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.
Il provvedimento estende la tutela del patrimonio immateriale dell’azienda, abbandonando la nozione di “informazioni aziendali riservate” e adottando quella più ampia di “segreti commerciali”.
Le nuove misure di protezione sono in primo luogo di natura penale
Il decreto legislativo allarga il perimetro del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’articolo 388 del Codice Penale, facendovi rientrare tra i suddetti provvedimenti quelli in cui il giudice prescrive misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale, e riscrive l’articolo 623, estendendo l’area del penalmente rilevante a quelle condotte di rivelazione o di impiego dei segreti scientifici e commerciali a fini di lucro poste in essere da chiunque abbia ottenuto in modo abusivo i suddetti segreti, indipendentemente da un rapporto con l’azienda danneggiata.
Inoltre, si prevede espressamente quale circostanza aggravante della fattispecie di cui all’articolo 623 del Codice Penale la commissione del reato attraverso qualsiasi strumento informatico.
Vengono ad assumere illecita rilevanza anche condotte colpose di acquisizione, utilizzazione e rivelazione dei segreti commerciali, così come anche la produzione, l’offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione dei segreti, nonché l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime, poste in essere da soggetti che, secondo le circostanze, avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente.
La novella legislativa interviene anche al fine di scongiurare il pericolo di una indebita rivelazione dei segreti proprio a causa della celebrazione del processo. A tal fine, il giudice (ordinario, civile e penale, amministrativo o contabile) può vietare a chiunque intervenga a qualsiasi titolo nel processo di utilizzare o di rivelare i segreti commerciali appresi durante lo svolgimento dello stesso.
Il decreto prevede altresì che il giudice potrà graduare le misure correttive e le sanzioni civili contro gli abusi sui segreti industriali, tenendo conto di alcuni parametri, tra cui il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti, l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite, i legittimi interessi delle parti, i legittimi interessi dei terzi, l’interesse pubblico generale e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
Infine, su istanza della parte interessata, il giudice potrà imporre il pagamento di un indennizzo e, in alternativa l’applicazione di provvedimenti d’urgenza, autorizzare a continuare ad utilizzare i segreti commerciali, previo versamento di una cauzione per l’eventuale risarcimento del danno cagionato al legittimo detentore.